Diritto minorile
L’ascolto del minore
Le Novità… in Pillole
Nel diritto minorile la riforma cd “Cartabia” è intervenuta in materia di ascolto del minore rafforzando la già esistenza, nel nostro ordinamento, della primaria considerazione dell’interesse del minore stesso.
Un esempio è previsto in caso di disaccordo sull’indirizzo della vita familiare ove il Giudice deve ascoltare i minori che abbiano compiuto i dodici anni o anche di età inferiore, se capaci di discernimento. Anche in materia di negoziazione assistita è stato introdotto l’ascolto del minore nel caso in cui il PM dovesse ritenerlo opportuno.
Il “best interest of the child” è contenuto negli artt. 315 bis, 473 bis 4, 473 bis 5, 473 bis 6 codice civile e artt. 152 quater, 152 quinquies disp. att. c.p.c.
🤳 Le prove digitali 🤳
Nel diritto minorile nell’ambito dei procedimenti di famiglia si ritiene che il Giudice possa porre a fondamento della sua decisione sia le relazioni investigative che le cd prove digitali costituite da email, sms, messaggi WhatsApp, post sui social. Tali acquisizioni sottostanno a specifiche regole per il deposito e non devono essere disconosciute per essere riconosciuta come piena prova.
Novità: Le autorizzazioni per i minori e soggetti fragili.
La riforma “Cartabia” prevede che il Notaio rogante possa svolgere alcuni atti in concorrenza con il Giudice Tutelare in merito al rilascio di autorizzazioni.
L’art. 21 comma 1 D.Lgs. dispone che le autorizzazioni del Notaio possono essere rilasciate previa richiesta scritta della parte personalmente o tramite procuratore legale.
In caso di conflitto di interessi sarà necessaria la nomina di un curatore speciale che si ritiene possa essere nominato solo dal Giudice Tutelare.